Vorrei ricordare che incensurato è colui che non ha mai riportato condanne penali e non ha precedenti giudiziari, pertanto può comprendere anche chi delinque e non è mai stato "pizzicato" oppure, pur essendo recidivo, per effetto di processi lunghi ne ha visto prescritti i reati.
Mi limito a citare degli atti contro comuni cittadini e non soggetti a restrizioni da parte dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006 citato nella norma transitoria della legge in discussione:
- atti di stalking (dai 6 mesi ai 3 anni e aumentata ad un massimo della metà se nei confronti di soggetti deboli)
- circonvenzione di incapaci (da 2 a 6 anni)
- truffa, frode o furto (dai 6 mesi ai 3 anni)
- truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche (da 1 a 6 anni)
- furto in casa o scippo (da 1 anno a 6 anni)
- rapina (da 3 a 10 anni)
- estorsione (da 5 a 10 anni)
- appropriazione indebita (fino a 3 anni)
- usurpazione, deviazione acque, modificazione dello stato dei luoghi (fino a 3 anni)
- invasione e occupazione di terreni o edifici ( fino a 2 anni)
- omicidio in caso di guida in stato di ebrezza (da 1 a 5 anni
Ne troviamo altri riportati qui da Andrea Sarubbi.
"L'allunga processi" o la "norma Mugnai" in discussione al senato - un emendamento del capogruppo Pdl in commissione Giustizia Franco Mugnai - invece introduce due misure al ddl sul giudizio abbreviato:
- consente di presentare alla difesa elenchi "infiniti" di testi (purché "pertinenti") e visto che il giudice non potrà più respingere le prove "superflue" prolungherà di fatto i procedimenti fino «alla prescrizione» diventata più breve.
- una sentenza passata in giudicato non potrà più considerarsi prova definitiva in un altro processo, così come prevedeva la "norma Falcone" (Art. 238-bis Sentenze irrevocabili. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3)
In conclusione proviamo da semplici cittadini a individuare gli effetti questa importante modifica:
- non si attua nulla di concreto per accorciare i processi nel loro iter: più personale amministrativo, meno rinvii, informatizzazione, ottimizzazione delle spese, accorpamento di tribunali inutili;
- si avranno più reati impuniti, più danneggiati beffati che non vedranno risarcimenti e meno denunce da parte di danneggiati;
- più propensione a delinquere per "di fatto legale impunità" del reo visto il non risolto problema di processo davvero più breve nel suo dibattimento.
Di seguito stralcio degli articoli in questione:
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (vedi testo integrale)
ART. 531-bis. — (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo).
— 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una
pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo
a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere
per estinzione del processo quando:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza
che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto
del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.
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ART. 9.
(Disposizioni transitorie).
1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 del codice di procedura penale, ovvero due anni e tre mesi nei casi di cui al comma 7 dell’articolo 531-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di primo grado nei confronti dell’imputato.
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